Coronavirus

Sanzioni in caso di violazione delle disposizioni governative per fronteggiare l’emergenza Covid19: modalità del ricorso

Articolo a cura di: DCF Sport Legal - Studio Legale Associato Di Cintio e Ferrari di Bergamo - https://www.dcflegal.it

 

I decreti governativi emanati per fronteggiare l’emergenza Covid-19 come noto prevedono, in caso di violazione delle misI decreti governativi emanati per fronteggiare l’emergenza Covid-19 come noto prevedono, in caso di violazione delle misure restrittive imposte, sanzioni di natura amministrativa che nei casi più gravi possono assumere rilevanza di natura anche penale.

Alla luce delle recenti disposizioni di legge, infatti, si prevede che il mancato rispetto delle misure di contenimento COVID-19 sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 a 3.000,00 euro, salvo ovviamente che il fatto costituisca reato.

Sempre nel testo del decreto governativo si precisa che, d’ora in avanti, non si applicheranno più le sanzioni penali di natura contravvenzionale previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Questo significa che chiunque venga fermato dalle Forze dell’Ordine fuori dalla propria abitazione per futili motivi ovvero senza un valido motivo che non rientri tra quelli espressamente consentiti, rischia non più una denuncia penale, bensì una sanzione amministrativa che va da 400,00 euro fino a 3000,00 euro, che potrà essere aumentata fino ad un terzo (ovvero fino a 4000 euro) se il fatto è commesso alla guida di un veicolo o in caso di recidiva.

Si tratta in ogni caso di sanzioni amministrative al pari di tutte quelle previste e adottate ai sensi della Legge 689/1981.

Volendo brevemente riassumere la procedura da seguire in caso di sanzione amministrativa è necessario sapere che:

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  • Gli Organi di controllo qualora abbiano ravvisato una violazione possono procedere all’accertamento e alla sanzione immediata;

  • Il soggetto, il quale ritenga di aver subito una sanzione ingiusta, potrà decidere, quindi, di non corrispondere l’importo richiesto ma di contestare la sanzione inviando scritti difensivi in carta libera (nei quali andranno esplicate le ragioni per le quali la sanzione si ritiene illegittima) mediante raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, che dovranno essere indirizzati all’Autorità competente indicata sul verbale;

  • l’Autorità interpellata potrà accogliere o rigettare gli scritti difensivi. Qualora decidesse per il rigetto sarà emessa un’ordinanza ingiunzione di pagamento di un importo raddoppiato;

  • Il soggetto, in quest’ultimo caso, potrà quindi ricorrere contro l’ordinanza-ingiunzione con ricorso da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza al Giudice di Pace competente.

Si ricorda che in caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nei termini previsti e di mancata impugnazione del provvedimento nei termini di legge, il Prefetto provvederà ad iscrivere a ruolo il provvedimento per il recupero coattivo della somma (maggiorata di interessi e spese di riscossione).

N.B. la previsione dei termini sopra richiamati subisce una particolare attenzione considerato che ad oggi, in forza delle disposizioni governative, il termine per presentare gli scritti difensivi è sospeso fino al 15 maggio 2020. Ne consegue che il calcolo del termine dovrà cominciare a decorrere dal 16 maggio 2020.ure restrittive imposte, sanzioni di natura amministrativa che nei casi più gravi possono assumere rilevanza di natura anche penale.

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21/04/2020