Coronavirus

Ordinanza della Regione Toscana che considera passeggiate e utilizzo della bicicletta come attività motoria consentita

Nel caos generale delle ordinanze regionali tocca oggi alla Regione Toscana del Governatore Enrico Rossi che ieri era incappato in una gaffe affermando che presto si sarebbe discusso del "concetto di prossimità dell'abitazione", quando questo concetto tra pochissimi giorni non sarà più contemplato nel nuovo decreto del Presidente del Consiglio.
 
AGGIORNAMENTO: RITIRATA L'ORDINANZA 45, C'E' LA 46!
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IL TESTO DELL'ORDINANZA RITIRATA
 
 
Ritenuto determinante, alla luce dell’esperienza maturata, agli effetti del contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale almeno di1,8 metri e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;
 
Ritenuto che l’ampliamento della possibilità di spostamento nel rispetto delle sopra citate modalità, risponde ad esigenze di tutela della salute individuale e collettiva e del benessere psico-fisico dei minori;
 
Ritenuto di considerare le passeggiate all’aria aperta e l’utilizzo della bicicletta quale tipologia di attività motoria consentita nel territorio regionale;
 
Considerato, pertanto, che per non determinare conseguenze negative a danno della salute di tutti i cittadini e del benessere psico-fisico dei minori sia opportuno consentire di svolgere passeggiate all’aria aperta e utilizzo della bicicletta nell’ambito del comune di residenza in modo individuale o da parte di genitori e figli minori, o da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione;
 
Ritenuto che nello svolgimento delle attività motorie di cui sopra fra i genitori e figli minori o da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale di almeno 1,8 metri;
 
ORDINA
ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:
1.E’ consentito svolgere passeggiate all’aria aperta e utilizzare la bicicletta nell’ambito del comune di residenza in modo individuale o da parte di genitori e figli minori, o da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione;
 
2.nello svolgimento delle attività motorie di cui al punto 1 non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale di almeno 1,8 metri fra i genitori e figli minori e/o residenti nella medesima abitazione;
 
La presente ordinanza ha validità dalla data del 1° maggio e fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso d.l.19/2020;
 
 
 
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29/04/2020